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Sentenza

Cavalla di pertinenza del Centro Militare Veterinario di Grosseto finisce in Tri...
Cavalla di pertinenza del Centro Militare Veterinario di Grosseto finisce in Tribunale.
Pubblicato il 07/01/2019

N. 00175/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07544/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7544 del 2005, proposto da:
L.L., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Mascaro, Carlo Catenaccio, con domicilio eletto presso lo studio Maria Antonella Mascaro in Roma, via E. Gianturco, 1;

contro

UNIRE, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Centro Militare Veterinario di Grosseto non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti provvedimenti, adottati con determinazione del Segretario Generale dell'UNIRE nr. 507 del 25 marzo 2003, mai comunicati al ricorrente e da quest'ultimo conosciuti solo in seguito al radicamento aventi al Tribunale Civile di Firenze di un giudizio di cognizione nei suoi confronti ad opera del Ministero della Difesa e del Centro Militare Veterinario di Grosseto:

radiazione dal Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano dei cavalli figli dello Stallone Capital B; radiazione dal Registro Riproduttori dei prodotti del citato stallone approvati come riproduttori unitamente ai relativi prodotti; recupero dei premi vinti a qualunque titolo attribuiti ai soggetti radiati;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti con espressa riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'UNIRE, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. L. è stato proprietario sino al 1997 della cavalla ULPIA, che al momento del ricorso è stata di pertinenza del Centro Militare Veterinario di Grosseto, che l'acquistava dal sig. L. dietro il corrispettivo di 10 milioni di lire.

La cavalla ULPIA era ottenuta nel 1993 da una fattrice Sella Italiana – Tanit II – da parte dello Stallone Capital B, il quale al momento della monta e per l'intera durata della sua vita fertile vissuta in Italia, era annoverato tra i riproduttori del Libro Geneaologico del Cavallo da Sella Italiano gestito, per delega del MIPAF, dall'ENCI, oggi UNIRE. Un anno dopo la nascita (1994) l'equino veniva iscritto dietro formale istanza avanzata dal richiamato ENCI nell'ambito della Produzione Selezionata dal già menzionato Libro Genealogico, secondo le norme del relativo Disciplinare all'epoca in vigore. Nel 1996, poi, al medesimo veniva riconosciuta la capacità di funzionare come riproduttore da sella di equini italiani.

Nella primavera del 2003, l'iscrizione dell'animale del quale trattasi nell'ambito della produzione selezionata del Libro Genealogico, deliberata ben oltre 9 anni prima, da Sella veniva inaspettatamente annullata; di tale annullamento, il ricorrente veniva informato quando riceveva la citazione con la quale il Centro Militare (che aveva acquistato l'equino), dolendosi dell'avvenuto declassamento della cavalla ULPIA chiedeva la risoluzione dell'acquisto e la condanna dell'odierno ricorrente – venditore – al risarcimento del danno.

In particolare, dai documenti uniti all'atto in discorso, il ricorrente veniva reso edotto che con la determinazione appena indicata l'UNIRE aveva disposto la cancellazione dal Libro di tutti i discendenti dello Stallone Capital B; la radiazione di quelli approvati come riproduttori da sella; e l'obbligo per i proprietari di restituire i premi eventualmente conseguiti; decisioni assunte sulla base del sopravvenuto accertamento, da un lato, dell'impossibilità di ricondurre a tal Capitol I la paternità dello stallone Capitol B e quindi dalla irregolarità dell'iscrizione del secondo nel Libro.

Nel premettere che il Centro Militare non ha impugnato i provvedimenti indicati, pur conosciuti sin dal luglio 2003 e che le medesime illegittimità che sono censurate con il ricorso sono state sollevate da altri quattro ricorrenti in separati giudizi, che ottenevano la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, censura:

I) l'inosservanza del principio del contraddittorio; (II) la manifesta illogicità e contraddittorietà – motivazione inconferente e carente (la figura dell'equide Capitol I è del tutto sconosciuta al ricorrente, né appare nel passaporto relativo all'animale già di sua proprietà, o su altri documenti al medesimo inerenti, dove, per converso, è indicato lo Stallone Gran Chirac); (III) violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione – ingiustizia manifesta (violazione dei tempi ragionevoli per l'esercizio dell'autotutela).

Costituitosi, resiste al ricorso il MIPAAF che espone che l'annullamento di cui si discute trae origine dalla vicenda dello Stallone Capitol B, genitore della cavalla ULPIA, che l'UNIRE ha dovuto cancellare dal Registro dei riproduttori a seguito dell'accertamento della impossibilità di stabilire con sicurezza la paternità di detto cavallo; Capitol B veniva infatti importato dalla Germania all'Italia con documento rilasciato dal Libro Genealogico dell'Holstein (ente paritetico tedesco) in cui risultava che il padre di Capitol B era Gran Chirac. Capitol B veniva quindi sottoposto alla visita di approvazione ed inserito nel 1990 nel Registro riproduttori. La proprietaria produceva documentazione dalla quale risultava padre dei Capitol B lo stallone Capitol I. Ma l'Holstein comunicava (24 aprile ed 11 maggio 1998) anomalie nella parte del certificato esibito riportante “Gran Chirac” sia che non era stata riconosciuta la paternità di Capitol. Nel 2002, l'Ente comunicava che il documento originale dello Stallone Capitol B era stato ritirato nel 1989 poiché la paternità non poteva essere sicura, confermando che Capitol non poteva considerarsi genitore di Capitol B, che, conseguentemente, doveva considerarsi di paternità sconosciuta. Posto che nel Libro Genealogico (affidato dapprima all'ENCI e poi al subentrato UNIRE, ex art. 3, comma 1, della l. 30/1991 e disciplinato con decreto del 15 giugno 1973 poi modificato più volte fino al DMPAF n. 24395 del 28 ottobre 2004) possono iscriversi come stalloni esteri solo i soggetti provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti in possesso dei requisiti previsti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione siano stati egualmente iscritti (art. 12 del disciplinare) a Capitol B veniva a mancare addirittura la prima generazione, conseguentemente è stato necessario cancellare non solo quest'ultimo equide, ma anche i suoi frutti per i quali egualmente non sussistevano i requisiti di generazione. Il provvedimento veniva comunicato a coloro che risultavano proprietari dei cavalli radiati e tra questi l'Esercito Italiano che aveva acquistato la cavalla ULPIA (nota del 17.5.2004, nr. 36836); il Ministero curava altresì la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (10.02.2004).

Il provvedimento avrebbe quindi avuto carattere di necessarietà ed inevitabilità.

Quanto al secondo motivo di gravame, evidenzia il Ministero che gli approfondimenti istruttori sono stati lunghi e complessi proprio allo scopo di pervenire ad un risultato certo, che è stato possibile ottenere solo nel 2002 con l'attestazione dell'Holstein; l'istruttoria iniziata nel 1998 solo a quel punto poteva dirsi conclusa. Quanto all'interesse pubblico ed agli altri requisiti dell'autotutela, la cancellazione dell'iscrizione si pone come requisito necessario per assicurare gli scopi di tutela propri del libro genealogico, rispetto al quale, comunque, i cavalli sono sempre registrati come produzione non selezionata ma comune.

Con istanza del 21 marzo 2011 il ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza.

Con memoria finale depositata il 12 novembre 2018 la parte ricorrente riferisce che nelle more del giudizio è mutata la normativa riguardante il c.d. Registro Riproduttori nel senso che è stata cancellata ogni tipologia di selezione dei medesimi; e pertanto dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.

Nella pubblica udienza del 28 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Avendo riguardo all'inequivoca dichiarazione di volontà della parte ricorrente, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Salvatore Gatto Costantino		Pietro Morabito
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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